Una nuova sentenza riaccende il dibattito sugli autovelox e sul loro utilizzo da parte delle amministrazioni locali. Al centro della vicenda c’è la battaglia legale dell’avvocato Virgilio Romano, che da tempo contesta la legittimità di molte sanzioni elevate con dispositivi di rilevazione della velocità privi della necessaria omologazione ministeriale.
Il caso più recente arriva dal Molise, dove il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione presentata dal legale contro una multa elevata dal Comune di Bojano. Con la decisione, il magistrato ha annullato il verbale contestato e condannato l’ente locale al pagamento delle spese di giudizio.
Nel ricorso, l’avvocato Romano ha richiamato un orientamento ormai consolidato della Corte Suprema di Cassazione. In particolare, la pronuncia ribadisce quanto già affermato da diverse decisioni della seconda sezione civile: un autovelox “approvato” ma non “omologato” non può essere utilizzato validamente per accertare le infrazioni.
La Suprema Corte ha chiarito che l’approvazione tecnica del dispositivo non è giuridicamente equivalente all’omologazione ministeriale richiesta dall’articolo 142 del Codice della Strada. I due procedimenti, disciplinati dal Codice e dal relativo regolamento di esecuzione, sono strutturalmente diversi: l’approvazione rappresenta solo una fase preliminare, mentre l’omologazione costituisce la certificazione definitiva indispensabile per l’utilizzo dello strumento.
Un principio ribadito con forza dall’ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, che ha segnato un punto fermo nella giurisprudenza: se l’autovelox possiede solo l’approvazione ma non l’omologazione, la multa è da considerarsi nulla.
Secondo l’avvocato Romano, per anni molti Comuni hanno continuato a utilizzare dispositivi privi di omologazione, trattando i due termini come sinonimi. Una prassi che, alla luce delle decisioni della Cassazione, risulterebbe giuridicamente infondata.
Nel caso esaminato dal Giudice di Pace, il legale ha inoltre evidenziato ulteriori criticità: dispositivi non adeguatamente visibili, segnaletica potenzialmente fuorviante per gli automobilisti e, soprattutto, la mancata produzione dei documenti richiesti dall’amministrazione comunale entro i termini processuali.
Una condotta che, secondo la difesa, avrebbe leso il diritto al contraddittorio e giustificato la richiesta di condanna del Comune anche per lite temeraria. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione, annullando l’atto impugnato e condannando il Comune di Bojano al rimborso delle spese processuali, quantificate in 200 euro oltre accessori di legge.
La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nella crescente giurisprudenza che mette in discussione la validità di numerose sanzioni per eccesso di velocità.
Una battaglia che riguarda migliaia di automobilisti. La vicenda rilancia il tema della trasparenza e della correttezza nell’utilizzo degli strumenti di controllo della velocità. Secondo l’avvocato Romano, “il rispetto delle regole tecniche e amministrative non è un semplice formalismo ma una garanzia per i cittadini. Non si tratta di cavilli giuridici – sostiene il legale – ma di principi fondamentali dello Stato di diritto. Se lo strumento non è omologato, la sanzione non può essere considerata valida».
Una posizione che trova sempre più spazio nelle aule giudiziarie e che potrebbe avere conseguenze rilevanti per molti automobilisti sanzionati negli ultimi anni.

















