Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha confermato la legittimità del decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 aprile 2025, che ha definito il perimetro provvisorio dell’area protetta e introdotto le relative misure di salvaguardia, rigettando integralmente le censure avanzate dalle due amministrazioni molisane.
La sentenza rappresenta un passaggio significativo nel percorso di istituzione del Parco Nazionale del Matese, ritenendo infondate o, in parte, inammissibili le contestazioni mosse dai ricorrenti.
I Comuni sostenevano che la perimetrazione avesse incluso vaste porzioni dei loro territori prive di un particolare pregio naturalistico, sottoponendole a vincoli ritenuti eccessivi rispetto a quelli già previsti dalla pianificazione paesaggistica regionale. Secondo le amministrazioni locali, le nuove misure avrebbero compromesso la realizzazione di progetti turistici e infrastrutturali, tra cui il “Volo dell’Angelo” di Guardiaregia, un ponte tibetano, un parco avventura e nuove aree attrezzate per il turismo all’aria aperta.
Il Tar, tuttavia, ha respinto il primo motivo di ricorso, evidenziando come l’ISPRA abbia motivato la scelta di mantenere nel perimetro anche le cosiddette “zone 2”, ritenute indispensabili per garantire la tutela complessiva degli ecosistemi del massiccio del Matese e per assicurare un’efficace fascia di protezione delle aree di maggior pregio ambientale.
Ma soprattutto, i giudici hanno rilevato una carenza fondamentale nell’impostazione del ricorso: i due Comuni, secondo la sentenza, non hanno dimostrato in modo concreto quale specifico pregiudizio derivasse dalla perimetrazione né in che misura le limitazioni contestate incidessero effettivamente sui rispettivi territori. Le doglianze relative alla possibile perdita di finanziamenti o all’impossibilità di realizzare opere pubbliche sono state giudicate generiche e prive di adeguati riscontri progettuali e amministrativi.
Respinto anche il secondo motivo, con il quale i ricorrenti contestavano il rapporto tra le misure di salvaguardia del Parco e il Piano territoriale paesistico regionale. Il Tar ha chiarito che la normativa paesaggistica fissa uno standard minimo di tutela, che può essere legittimamente rafforzato da strumenti di protezione ambientale come quelli previsti per un parco nazionale. Di conseguenza, l’introduzione di prescrizioni più restrittive non costituisce di per sé una violazione della disciplina paesaggistica.
La sentenza conclude quindi per il rigetto integrale del ricorso, confermando la validità della perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e delle relative misure di salvaguardia. Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, motivandola con la natura pubblica delle parti coinvolte e con la correttezza processuale dimostrata dai Comuni ricorrenti nel corso della causa.












