Il Coordinamento Nazionale C.I. T.A.N.G.E., che riunisce oltre cinquantacinque Associazioni nazionali e locali impegnate ad assicurare la tutela dell’ambiente dai grandi eventi programmati in ambienti naturali, al fine di scongiurare la realizzazione del cosiddetto “Arsura Music Festival”, in programma dal 13 al 15 agosto 2025 nell’area di Prato Gentile (Capracotta – IS), ha chiesto alla Regione Molise, in data 14/06/2025, se fosse stata avviata la necessaria procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, avvertendo che in caso contrario ci sarebbero state conseguenze penali per organizzatori e Amministrazioni locali.
Il Servizio valutazioni ambientali della Regione Molise ha appena risposto che i promotori non hanno attivato alcuna V.Inc.A. e ha mandato la risposta (con allegata la nota di CI TANGE) anche al Comune di Capracotta ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia. Si tratta di una risposta formalmente corretta, che sollecita indirettamente l’Amministrazione Comunale ad attivarsi e i Carabinieri a controllare che le procedure autorizzative siamo rispettate in pieno.
Lo svolgimento della manifestazione, infatti, è programmato in un’area inserita nella Rete Natura 2000 dell’Unione Europea (la Zona di Speciale Conservazione n. IT7218215 “Aberi Soprani – Monte Campo – Monte Castelbarone – Sorgenti del Verde”). Nella ZSC sono presenti 4 habitat (tutti prioritari) e 23 specie di interesse UE (molte delle quali prioritarie), alcuni dei quali considerati in stato di conservazione cattivo o inadeguato. Tra le pressioni sullo stato conservazione di questi habitat e di queste specie è citata, nelle misure di conservazione sito-specifiche obbligatorie per legge (approvate con D.G.R. n. 772/2015 e con D.M. del 16/03/2017), l’intrusione umana e il disturbo.
In aggiunta, tra le minacce allo stato conservazione di questi habitat e di queste specie, nella revisione delle predette misure (approvata con D.G.R. n. 590/2024) è citata la creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero. Appare quindi chiaro che le attività preparatorie e quelle di svolgimento della manifestazione musicale programmata sono idonee, almeno potenzialmente, a provocare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie e/o degli habitat, mettendo quindi in pericolo lo stato dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.
E’ quindi necessario ed obbligatorio per legge espletare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al seguito della quale, solo in caso sia acquisita la certezza che la realizzazione della manifestazione non pregiudichi l’integrità del sito e lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, l’Amministrazione Regionale potrà eventualmente autorizzare la manifestazione.
Trattandosi poi di un evento di grandi dimensioni che si svolge in un’area naturale sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege, occorre anche rispettare quanto previsto dal D.M. n. 459/2022 sui Criteri ambientali minimi (che, tra l’altro, prevede l’obbligo dello “studio di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”) ed inoltre acquisire anche l’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, con eventuale parere vincolante della Soprintendenza, se espresso.
In mancanza del rispetto di quanto previsto dal corpo normativo citato, potrebbero configurarsi gravi reati a carico degli organizzatori della manifestazione, quali quelli previsti dagli art. 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), 727-bis e 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente) del codice penale e dal D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (Codice del paesaggio – interventi eseguiti in assenza di autorizzazione, con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20). In tal caso, emergerebbero chiare responsabilità penali anche a carico dell’Amministrazione Comunale/Regionale che la autorizzasse illegittimamente (favoreggiamento reale, art. 379 del codice penale); infatti, in base al D.P.R. n. 357/1997, art. 5, c. 8 (come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, art. 6, c. 1), “l’Autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento deve acquisire preventivamente la valutazione di incidenza”.
Il Coordinamento continuerà a vigilare sul rispetto della Natura e delle normative nazionali ed europee poste a sua Tutela, riservandosi in caso contrario di attivare azioni legali a tutti i livelli.