Il Coordinamento Nazionale C.I. T.A.N.G.E., che riunisce oltre cinquantacinque Associazioni nazionali e locali impegnate ad assicurare la tutela dell’ambiente dai grandi eventi programmati in ambienti naturali, esprime apprezzamento per la decisione degli organizzatori del cosiddetto “Arsura Music Festival”, in programma dal 13 al 15 agosto 2025 a Capracotta, di spostarne la localizzazione da Prato Gentile, nel pieno di un’area inserita nella Rete Natura 2000 dell’Unione Europea (la Zona di Speciale Conservazione n. IT7218215 “Abeti Soprani – Monte Campo – Monte Castelbarone – Sorgenti del Verde”), alla località Fossato, un’area questa priva di grande valore ecologico a posizionata ad oltre due chilometri dai confini della predetta ZSC.
Il Coordinamento CI TANGE, in data 14/06/2025, aveva chiesto alla Regione Molise se fosse stata avviata la necessaria procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, avvertendo che in caso contrario ci sarebbero state conseguenze penali per organizzatori e Amministrazioni locali. Il Servizio valutazioni ambientali della Regione Molise aveva subito appena risposto che i promotori non avevano attivato alcuna V.Inc.A., mandando la risposta (con allegata la nota di CI TANGE) anche al Comune di Capracotta ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia.
Lo svolgimento della manifestazione, infatti, era programmato in un’area inserita nella Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, ove sono presenti 4 habitat (tutti prioritari) e 23 specie di interesse UE (molte delle quali prioritarie), alcuni dei quali considerati in stato di conservazione cattivo o inadeguato. Tra le pressioni sullo stato conservazione di questi habitat e di queste specie è citata, nelle misure di conservazione sito-specifiche obbligatorie per legge (approvate con D.G.R. n. 772/2015 e con D.M. del 16/03/2017), l’intrusione umana e il disturbo. In aggiunta, tra le minacce allo stato conservazione di questi habitat e di queste specie, nella revisione delle predette misure (approvata con D.G.R. n. 590/2024) è citata la creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero. Appariva quindi chiaro che le attività preparatorie e quelle di svolgimento della manifestazione musicale programmata fossero idonee, almeno potenzialmente, a provocare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie e/o degli habitat, mettendo quindi in pericolo lo stato dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.
Di qui la necessità, obbligatoria per legge, di espletare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al seguito della quale, solo in caso fosse stata acquisita la certezza che la realizzazione della manifestazione non avesse pregiudicato l’integrità del sito e lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, l’Amministrazione Regionale avrebbe potuto eventualmente autorizzare la manifestazione.
Un mese dopo (14/07/2025), gli organizzatori della manifestazione (Ps Live Group Srls) hanno richiesto alla Regione l’attivazione della procedura di Valutazione di incidenza ambientale: in data 23/07/2025 tale richiesta è stata rigettata e restituita, in quanto ritenuta non conforme alla procedura prevista dalle normative regionali sulla V.Inc.A.
Pochi giorni fa (11/08/2025) il Coordinamento CI TANGE ha inviato una diffida a porre in essere le attività connesse alla rassegna musicale, in assenza della prescritta autorizzazione della Regione rilasciata sulla base dell’obbligatoria dichiarazione di incidenza ambientale non significativa agli organizzatori, e per conoscenza al Comune, alla Regione ed ai Carabinieri Forestale, in quanto a quella data non risultava ancora né riattivata né conclusa la necessaria procedura di autorizzazione della manifestazione in oggetto, da rilasciare sulla base dell’obbligatoria dichiarazione di incidenza ambientale non significativa.
Nella diffida, si citava la possibilità del configurarsi di gravi reati a carico degli organizzatori, quali quelli previsti dagli art. 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) e 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente) del codice penale e dal D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (Codice del paesaggio – interventi eseguiti in assenza di autorizzazione in area vincolata, con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20). Sarebbero potute emergere responsabilità penali anche a carico dell’Amministrazione Comunale che l’avesse autorizzata illegittimamente (favoreggiamento reale, art. 379 del codice penale); infatti, in base al D.P.R. n. 357/1997, art. 5, c. 8 (come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, art. 6, c. 1), “l’Autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento deve acquisire preventivamente la valutazione di incidenza”.
Grazie all’azione del Coordinamento CI TANGE, è stata così scongiurata la realizzazione di questo grande concerto in un’area ad alto valore ecologico e in violazione delle normative nazionali ed europee, che dovrebbero essere osservate sempre e comunque da parte di tutti, anche senza il richiamo ad esse da parte di associazioni o cittadini di buona volontà. Il Coordinamento ribadisce che grandi eventi di questo tipo possono essere svolti solo al di fuori degli ambienti naturali e, comunque sia, solo dopo avere valutato sul piano scientifico la loro incidenza ambientale, come previsto dalle normative nazionali ed europee.
Il Coordinamento auspica che questo sia un buon precedente da seguire nei molti altri casi nei quali si programmi lo svolgimento di grandi eventi in aree naturali, in altre parti d’Italia. Nel caso specifico, ne consegue che ogni attività di rilievo organizzata nel sito di Prato Gentile potrà essere autorizzata solo dopo la preventiva valutazione della sua incidenza ambientale.













