Il caso ha procurato vivo interesse nella sempre attiva redazione de “Le Iene”. I giornalisti del noto programma televisivo hanno puntato l’attenzione sul Pantano di Montenero Val Cocchiara dopo aver letto alcune riflessioni pubblicate sul sito istituzionale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Presumibilmente nel corso della prossima puntata vedremo come l’inviato di turno ha sviscerato la vicenda. La direzione del Pnalm, pochi giorni or sono, aveva pubblicato il testo che vi proponiamo.
“Il rapporto tra mondo della zootecnia e grandi carnivori, specie in montagna dove tutto è più difficile, è sempre stato conflittuale, tanto che nel passato questo rapporto ha rischiato di compromettere la sopravvivenza del lupo (un tempo considerato addirittura specie nociva) e dell’orso marsicano, che ancora oggi corre il rischio di estinzione.Negli anni ’80, riconoscendo il valore dell’attività agricola e zootecnica, l’allora Parco Nazionale d’Abruzzo, introdusse la pratica degli indennizzi: ovvero il giusto riconoscimento ad allevatori e agricoltori dei danni arrecati dalla fauna alle al bestiame e alle coltivazioni. Quella pratica, negli anni si è evoluta ed è stata opportunamente adottata da tutte le Regioni, cui compete la gestione della fauna, e successivamente attribuita, limitatamente al territorio dei Parchi Nazionali, agli stessi Enti Parco.
Ma concettualmente, cosa significa indennizzare i danni da fauna?
Significa riconoscere il valore delle attività agricole e zootecniche: come tassello imprescindibile dei tessuti socio-economici dei territori. Significa riconoscere il valore ecologico, culturale, etico, della fauna: come elemento insostituibile e prezioso degli ecosistemi naturali.Significa riconoscere questi ecosistemi naturali come vera e unica Casa dell’uomo e che il loro equilibrio passa attraverso la nostra capacità di costruire convivenza con tutti coloro con cui è condivisa.
Da un punto di vista pratico indennizzare i danni da fauna è come avere una sorta di polizza assicurativa: la collettività, nelle vesti dello Stato o delle Regioni, riconoscendo alla Natura e alle attività zootecniche l’importanza di cui sopra, decide di farsi carico dei danni provocati dagli animali selvatici per perseguire un bene comune.
Un po’ come quando si stipula la polizza per la propria auto, necessaria per circolare e garantire se stessi e gli altri, in occasione di un incidente stradale.Ovviamente, esattamente come avviene per gli incidenti stradali, il riconoscimento dell’indennizzo è subordinato ad alcune condizioni:
- che il guidatore abbia la patente in corso di validità
- che questa sia adeguata al veicolo guidato;
- che l’auto abbia una polizza assicurativa in corso di validità;
- che il veicolo sia in regola con la revisione
- e, infine, che il guidatore non abbia uno stato psicofisico alterato.
Nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise gli indennizzi per i danni da fauna seguono quanto previsto da un apposito Regolamento del 2011, approvato con il parere della Comunità del Parco, ovvero dei rappresentanti delle 3 Regioni, delle 3 Provincie e dei 24 Comuni. Il regolamento, disponibile sul sito del Parco, prevede norme e procedure, distinguendo in relazione all’area Parco, propriamente detta, e a quella che un tempo era la Zona di Protezione Esterna, ora divenuta quasi ovunque Area Contigua in forza di quanto previsto dalla legge 394/91. Tale aspetto è una vera rarità nel panorama nazionale in quanto il PNALM è l’unico Parco che provvede al pagamento dei danni da fauna anche al di fuori dei propri confini proprio grazie ad una norma che, riconoscendo l’importanza di tutelare specie come l’orso marsicano, il lupo, l’aquila reale ed altri rapaci, attribuisce allo stesso PNALM l’obbligo di supportare allevatori, agricoltori ed apicoltori.
Le procedure connesse al pagamento di un indennizzo per danno fauna prevedono alcuni passaggi che, di regola, si riassumono in:
- segnalazione del danno al Parco;
- sopralluogo per accertamento da parte dei Guardiaparco;
- procedure amministrative per l’attribuzione dell’importo in base a valori di mercato;
- accettazione dell’importo da parte dell’allevatore;
- pagamento.
Quando tutto fila liscio, diciamo nel 90% dei casi, tra la segnalazione del danno e il pagamento dello stesso passano in media circa 60 giorni. Ovviamente i tempi si allungano nei casi in cui ci sono contestazioni di vario genere.
Proprio in forza di queste procedure, dei tempi oggettivamente stretti, del fatto che allevatori e agricoltori sono tutelati nei confronti dei danni, ma anche e dell’importanza di tutelare l’orso marsicano, lo scorso anno la Regione Abruzzo ha chiesto al Parco di provvedere al pagamento degli indennizzi per i danni da orso marsicano anche nei territori comunali esterni all’Area Contigua del PNALM. Il tutto, previsto con la DGR 254/2020, è stato sancito con un accordo firmato dal Presidente del Parco Cannata e dal Vicepresidente della Regione Imprudente.
Quello che sembrerebbe un percorso facile e senza problemi comporta ovviamente una serie di difficoltà che il Parco cerca di assolvere nel migliore dei modi. Tra questi il sopralluogo da farsi entro le 24 ore, così da poter rilevare tutti gli elementi utili a garantire il riconoscimento del danno e il pagamento dell’indennizzo.
Ovviamente, esattamente come accade per la polizza auto, anche agli allevatori è chiesto il possesso di alcuni requisiti, che in qualche modo equivalgono alla patente, alla revisione del veicolo, ecc. Esattamente come accade per gli incidenti stradali la mancanza di uno, o più requisiti, preclude l’accesso al diritto dell’indennizzo, a cui, ovviamente, gli allevatori possono rinunciare proprio perché è un diritto e non un dovere.
In questi giorni, così come previsto dal citato Regolamento del 2011, il Parco ha avviato una campagna di controlli finalizzata a verificare che tutti gli allevatori siano in regola con le norme del proprio settore: polizia veterinaria, norme sanitarie, etc. etc.
Niente di particolarmente complicato, solo ed esclusivamente le norme a cui ogni allevatore si deve attenere per esercitare la propria attivita ed accedere anche ai contributi che l’Unione Europea assicura per supportare quel settore, giustamente strategico. Gli accertamenti sono fatti in questo periodo dell’anno prendendo per buono almeno un controllo annuale in relazione ai molteplici aspetti che caratterizzano il settore zootecnico, ferma restando l’oggettiva tolleranza che viene riconosciuta a casi particolari, e ritenendo opportuno procedere all’inizio della stagione, anche in previsione della monticazione.
Da evidenziare come le norme di cui sopra hanno un carattere generale, e quindi sono le stesse cui devono attenersi gli allevatori che operano all’esterno dell’area di competenza del Parco, dove l’accertamento per gli indennizzi è svolto a cura di servizi veterinari delle ASL competenti ovvero di altri soggetti incaricati dalle regioni.In considerazione dell’alto numero di allevatori presenti su tutto il territorio, per snellire le procedure si è deciso di adottare un sistema misto: in alcuni casi gli stessi allevatori hanno chiesto il controllo diretto da parte degli operatori, in altri si è preferito delegare ad un’autodichiarazione utile ad attestare il possesso dei requisiti così da assicurare a tutti, almeno in via preliminare, l’accesso al diritto di indennizzo.
Spiace denunciare come purtroppo, quello che sembrava un percorso legale, semplice, utile a tutelare la stragrande maggioranza degli allevatori seri, rigorosi nel loro lavoro, che si impegnano quotidianamente nella produzione e nella gestione del territorio, invece e diventato il terreno per uno scontro pretestuoso, a cura di pochi soggetti che operano nell’illegalita, ed ai quali i controlli ovviamente danno fastidio, oppure di associazioni che sventolando la difesa “dei diritti ancestrali” delle popolazioni locali, di cui non sanno nulla così come non conoscono le norme che regolano l’accesso all’indennizzo (in pratica non sanno cosa serve per guidare un macchina!), altro non fanno che provare a delegittimare l’operato del Parco.
Ed è talmente paradossale l’azione di questi soggetti, con la ragione accecata dall’ignoranza, che provano a rinnegare l’evidenza dei fatti: gli allevatori residenti nell’Area Contigua godono (giustamente) di un regime privilegiato rispetto ai loro colleghi delle aree esterne. Infatti i primi ricevono indennizzi entro 60 giorni dal danno, gli altri no, nemmeno dopo 365 giorni, quando va bene. Quindi (anche) l’Area Contigua è un vantaggio, e non un vincolo. A meno di pensare che i diritti siano tali a prescindere dai doveri.
Per fortuna la risposta degli allevatori onesti e perbene, la grande maggioranza, ci conforta nel lavoro. A loro va la nostra gratitudine per l’impegno che non e mai venuto meno e che ripagheremo moltiplicando gli sforzi per assicurare supporto e sostegno in tutte le attivita comunque utili alla migliore tutela del nostro territorio.
La conservazione passa attraverso la convivenza e saper convivere significa saper e voler rispettare regole comuni a tutela di interessi comuni”.